Controllo Green Pass per le strutture extralberghiere

Controllo Green Pass – Aggiornamento per le strutture extralberghiere del 9/12/2021

A circa cinque mesi dall’introduzione del Green Pass è necessario tornare su questo strumento per rispolverare la portata della norma e analizzare insieme le nuove estensioni.

Il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito con modificazioni in Legge n. 126 del 16 settembre 2021 ha introdotto l’applicazione del Green Pass, definendo i casi di applicazione.

 

Art. 3 – Impiego certificazioni verdi COVID-19 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici”.

 

All’interno di questa lista non ci sono le attività extralberghiere, quali B&B, Case Vacanze, Affittacamere e altre figure tipicamente regionali.

 

Con il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 l’applicazione del Green Pass ha avuto una espansione e una distinzione.

La norma su richiamata ha nuovamente modificato il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021, ampliandone la portata anche alle attività Alberghiere ed Extralberghiere.

 

Art. 9-bis – (Impiego certificazioni verdi COVID-19). 

A far data dal 6 agosto 2021, é consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

a-bis) alberghi e altre strutture ricettive

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; 

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture   ricettive, di   cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione   per   gli   accompagnatori   delle    persone    non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; 

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; 

f)  centri termali, salvo che per   gli   accessi   necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento   di   attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; 

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all’articolo 8-bis, comma 2; 

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; 

i) concorsi pubblici”.

 

Per strutture ricettive (nel silenzio della norma) dovremmo intendere tutte quelle ricomprese nel Codice ATECO 55 – Alberghi e strutture simili – spesso identificato per l’assegnazione di aiuti economici.

Rientrano quindi:

  • bed and breakfast, imprenditoriali e non imprenditoriali;
  • case vacanza, imprenditoriali e non imprenditoriali;
  • affittacamere, imprenditoriali e non imprenditoriali;
  • dimore storiche, rifugi alpini e le altre figure definite dalle singole normative regionali.

Tra queste attività parrebbe esservi una “grande” assente, la locazione turistica. Essa non è una attività ricettiva bensì una forma di locazione per un periodo non superiore ai trenta giorni l’anno.

Molti mi ricorderanno che i gestori di locazioni turistiche hanno gli stessi obblighi dei gestori di attività ricettive, è vero, ma la locazione turistica comunque non rientra tra di esse.

A dirimere la questione ci viene in aiuto la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con le Linee Guida del 3 dicembre 2021.

Tralascio il posizionamento delle linee guida tra le fonti del diritto per non appesantire l’articolo.

Quel che ci interessa è che “Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere”.

Attraverso queste indicazioni possiamo inserire le locazioni turistiche nel gruppo delle attività ricettive in cui i gestori devono richiedere l’esibizione del green pass agli ospiti.

 

RISPONDO ORA AD ALCUNE DOMANDE POSTE NELLA COMMUNITY DI VIVERE DI TURISMO

1) Ma quali ospiti potranno accedervi nello specifico?

Ce lo spiega il nuovo articolo 9 del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 con le nuove modifiche ricevute.

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 

c)  effettuazione di test antigenico rapido   o   molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Questo nella zona bianca, con alcune differenze in zona gialla e arancione, come specificato dall’articolo 9 bis:

“2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca…”.

 

Per ricapitolare, in zona bianca i gestori possono ospitare tutti coloro che possiedono il green pass, indipendentemente dal fatto che arrivi dal ciclo vaccinale o da un tampone antigienico.

In zona gialla e rossa i gestori non potranno più ospitare tutti coloro che hanno usufruito del solo tampone antigienico.

 

2) È possibile continuare ad effettuare il check-in degli ospiti in modo automatico?

Molti gestori, soprattutto i Property Manager, gestiscono un gran numero di immobili utilizzando sistemi elettronici ed informatici per automatizzare il servizio di accoglienza degli ospiti.

Questi sistemi permettono di riconoscere l’ospite secondo quanto stabilito dall’articolo 109 T.U.L.P.S.

Tuttavia il green pass deve essere controllato all’accesso all’immobile, ed è per questo che i sistemi più avanzati di self check-in sono stati integrati con il sistema europeo per il controllo del green pass in tutta europea, così da poter “salvare” la procedura di automazione dell’accoglienza.

Il tutto avviene nel rispetto della privacy dato che nessun dato viene salvato ad esclusione del report – green pass valido o non valido – per ogni ospite.

La risposta a questa domanda è si!

 

3) Se ospito una famiglia devo controllare il green pass a tutti i miei ospiti?

La normativa impone al gestore di verificare la validità a tutti gli ospiti, salvo che siano minori di anni 12 o esenti con apposita documentazione sanitaria.

 

4) Se i miei ospiti soggiornano per più notti devo controllare il green pass ogni giorno?

Nel caso i vostri ospiti soggiornino presso di voi per più giorni, attraverso l’applicazione VerificaC19 saprete se il Green Pass è base o rafforzato. In caso di green pass base questo ha una durata di 48 o 72 ore, sulla base del tipo di test utilizzato. Per questo il green pass dovrà essere verificato ad ogni scadenza durante il soggiorno dei vostri ospiti solo in caso di green pass base.

 

Hai Domande e dubbi sul Green Pass? 

Trovi tutte le risposte a queste e altre domande che riguardano la tua professione nel gruppo Facebook gratuito della community Vivere di Turismo. Tanti colleghi saranno felici di supportarti nella crescita del tuo business, consapevoli che il nostro benessere e la qualità del nostro lavoro impattano direttamente sullo sviluppo economico dei territori. 

Iscriviti a questo link 👉🏻 https://www.facebook.com/groups/viverediturismo/ 

 

Autore: Avv. Giuseppe Lattanzio – L’avvocato dell’extralberghiero

GIUSEPPE LATTANZIO

36 anni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bari e con un Master di II livello in Diritto Tributario.
Nel 2015 di ritorno da Torino decide di valorizzare tutto ciò che di nuovo e innovativo esiste nel territorio pugliese in cui vive.
Di cui nel 2018 inizia a muovere i primi passi nel settore extralberghiero approfondendo tutto ciò che in diritto e fiscalità riguarda questo settore.
Nasce così nel 2019 “l’avvocato dell’extralberghiero”, per soddisfare le esigenze di tutela, pianificazione legale e crescita di tutti i gestori extralberghieri, piccoli e grandi che essi siano.
Nel 2020 diviene Docente di diritto Extralberghiero nella Vivere di Turismo Business School fondata dal suo mentore, Danilo Beltrante.

Condividi questo articolo:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su telegram
Condividi su whatsapp
Condividi su email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti subito alla newsletter per restare sempre aggiornato.